Quando in condominio si verificano infiltrazioni d’acqua, il responsabile, una volta accertata la causa, è tenuto a risarcire gli eventuali danneggiati.
Se invece la provenienza della perdita è riconducibile a una conduttura condominiale, di proprietà quindi di tutti i condomini, essi stessi dovranno partecipare alla spesa.
Dunque, tutti i condomini sono tenuti a partecipare sia alla spesa relativa alla riparazione della perdita, sia alla spesa per il rifacimento dell’intonaco dell’appartamento in cui l’infiltrazione ha creato danni.
Il criterio da seguire per ripartire l’ammontare delle spese riparatorie, nel caso di perdita derivante da una parte comune, è quello dei millesimi. L’amministratore dovrà ripartire il costo dei lavori – sia alle parti comuni che all’appartamento danneggiato – in base alla tabella generale dei millesimi dell’edificio.
Nel caso in cui la perdita provenisse dal tetto, dal lastrico solare o dalla terrazza di uso esclusivo di un solo condomino, la spesa dovrà essere ripartita nei seguenti termini:
Quando il condominio è costituito da edifici o corpi di fabbrica tra loro indipendenti e autonomi, la spesa andrà ripartita solo tra i condomini facenti parti dell’edificio in cui si è verificata la perdita.
Resta infine da capire se anche il danneggiato dovrà partecipare alla ripartizione della spesa per il proprio appartamento (oltre ovviamente al rifacimento della parte comune interessata alla perdita). La risposta arriva dalla Cassazione con l’ordinanza 24 giugno 2021, n. 18187.
Secondo la Cassazione, anche il condomino danneggiato dalle infiltrazioni dovute alla mancata manutenzione delle parti comuni deve contribuire al risarcimento del danno operato dal condominio nei suoi confronti in quanto risulta essere ovviamente comproprietario delle parti comuni dell’edificio da cui è originato il danno e, quindi, riveste sia la veste di danneggiante che di danneggiato.
“Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati” (Corte di Cassazione, l’ordinanza 24 giugno 2021, n. 18187).
Fonte: laleggepertutti.it
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