La Riforma del Condominio ha introdotto una specifica norma dedicata all’installazione dell’impianto fotovoltaico (e in generale sugli impianti di riproduzione di fonti di energia rinnovabile) da parte del singolo condomino.
La norma di riferimento, l’art. 1122bis c.c., dispone che “le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 , adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative."
Proprio la sentenza del 22 agosto 2020 n. 1450 del Tribunale di Cosenza, seppur intervenuto su un caso precedente la Riforma, tratta appunto questo tema.
Nel caso di specie una condomina ha promosso un’azione giudiziale nei confronti di altro condomino che aveva posizionato il proprio impianto fotovoltaico su un lato del tetto condominiale.
Secondo la condomina la delibera di autorizzazione era invalida perché non assunta con le dovute maggioranze e l’impianto fotovoltaico ledeva il pari diritto di uso del bene comune.
In sede di mediazione la stessa condomina ha poi evidenziato che l'opera del condomino non permetteva il posizionamento di un altro fotovoltaico.
Il procedimento di mediazione era comunque terminato con esito negativo.
Dunque, rifacendoci alla Corte di Cassazione, il pari uso della cosa comune non è da intendersi quale uso identico o contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge al singolo la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che sia, ovviamente, compatibile con i diritti degli altri.
Se non sono quindi specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti al condomino che si oppone, non si può negare la più intensa utilizzazione della cosa comune da parte del singolo: la valutazione della violazione del pari uso deve essere nel concreto ravvisabile nel senso che l'uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini.
Il Tribunale ha ritenuto che l'interesse di installare un altro impianto sia stato manifestato tardivamente, solo dopo la delibera di autorizzazione all'impianto dell'altro condomino, pertanto tardivamente.
Il Tribunale richiama appunto la nuova norma dell'art. 1122bis c.c. in cui, nel caso l'impianto del condomino dovesse comportare modifiche alla cosa comune, occorrerà l'intervento dell’assemblea condominiale che potrà quindi prescrivere specifiche regole o richiedere determinate garanzie. Nella fattispecie non viene ravvista alcuna modifica del tetto del condominio con conseguente rigetto dell’azione giudiziale dell’attrice.
Fonte: condominioweb.com
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