Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7813 del 29 settembre 2021, ha affrontato un interessante caso riguardante il contratto stipulato dal condominio per la manutenzione e la conduzione dell'impianto termico, sotto il profilo giuridico, e in particolare sul recesso del committente, così come stabilito dall'art. 1671 del codice civile.
Nella fattispecie, la ditta appaltatrice chiedeva e otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo in riferimento al compenso previsto contrattualmente per la manutenzione e la conduzione, quale terzo responsabile, dell'impianto termico condominiale: compenso maturato secondo un accordo di durata semestrale (dal mese di ottobre 2011 a quello di aprile 2012, 182 giorni in totale) stipulato con il condominio. Quest’ultimo aveva successivamente fatto pervenire disdetta senza rispettare il termine di preavviso di 90 giorni come da contratto, con conseguente rinnovo automatico per un ulteriore semestre (da ottobre 2012 ad aprile 2013).
Di tutt’altro parere era il condominio che ribadiva il corretto e tempestivo esercizio del diritto di recesso, ritenendo, dunque, infondato il credito richiesto dalla ditta, in quanto il contratto di manutenzione e conduzione dell'impianto termico condominiale non avrebbe avuto durata semestrale, ma annuale.
Secondo il condominio il contratto era di natura mista, prevedendo sia la gestione e la manutenzione dell'impianto che la sua conduzione da parte del terzo responsabile, la quale doveva intendersi necessariamente di durata annuale, quindi con effettiva scadenza al 14 ottobre 2012 e conseguente tempestività della disdetta inviata in data 14 maggio 2012, cioè cinque mesi prima della dedotta scadenza annuale.
In subordine, il condominio lamentava la vessatorietà della clausola contrattuale che imponeva un preavviso di tre mesi all'esercizio del diritto di recesso.
A parere dell'opponente, trattandosi di contratto di appalto di servizi, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 1671 cod. civ. che, come noto, prevede il libero recesso del committente purché costui tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Il Tribunale di Milano, con la suddetta sentenza del 29 settembre 2021, ha accolto l'opposizione proposta dal condominio, stabilendo la non debenza dell'importo ingiunto.
Secondo il Tribunale, il condominio ha giustamente ritenuto che il contratto avesse validità annuale e non semestrale.
Il contratto di manutenzione e conduzione dell'impianto termico ha natura mista, prevedendo sia la gestione e la manutenzione dell'impianto che la sua conduzione da parte del terzo responsabile, necessariamente di durata annuale.
Pertanto, seppure la durata contrattuale fosse limitata a 182 giorni in coincidenza con la stagione invernale, il contratto stesso prevedeva anche le prestazioni, da parte della ditta, riconducibili alla figura del terzo responsabile dell'impianto, che necessariamente non possono essere limitate al periodo indicato, nonché prestazioni da effettuarsi dopo la scadenza semestrale quali, ad esempio, la messa a riposo del bruciatore e la sua pulizia, la pulizia dei tubi fumo e lo smontaggio degli sportelli con pulizia delle cappe fumi.
Il contratto è dunque incompatibile con una durata solo semestrale, legata alla stagione invernale; di qui la sua validità annuale e il conseguente tempestivo invio della disdetta, con l'effetto di impedire il suo rinnovo alla scadenza. Il recesso era stato infatti inviato nel mese di maggio, quindi ben cinque mesi prima che il contratto “annuale” scadesse.
In più, secondo l'art. 1671 del codice civile, in cui viene specificato che “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”, esso, dunque, è sempre libero di recedere dal contratto di appalto, purché paghi la prestazione fino a quel momento svolta dall'appaltatore.
Si tratta di un'ipotesi di recesso ad nutum, esercitabile dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto e per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno indotto a recedere e non è neppure necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, dovuta invece quando il committente richiese il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento della disdetta.
In definitiva, il condominio non solo aveva correttamente rispettato il termine di preavviso stabilito nell'accordo, ma sarebbe stato libero di recedere in qualsiasi momento, senza nemmeno bisogno di specificarne le ragioni.
Fonte: condomioweb.com
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