L’amministratore, scelto dalla ditta costruttrice in assenza di una delibera di assemblea che conferma o ratifica la nomina, non può vantare alcun diritto al compenso nei confronti del condominio.
È quanto ribadito dal Tribunale di Roma che, con sentenza n. 8590 del 31 maggio 2023, ha negato il compenso all’ex amministratore di un condominio che era stato nominato direttamente dalla società costruttrice dell’edificio.
Il caso
L’ex amministratore, scelto direttamente dalla ditta costruttrice dell’edificio condominiale, agiva contro il Condominio per ottenere il pagamento dei compensi per l’attività di amministratore prestata da gennaio 2015 a luglio 2017.
Il Condominio si opponeva alla richiesta sostenendo che la nomina dell’amministratore era nulla o addirittura inesistente, in quanto non esiste un verbale di nomina dell’assemblea condominiale.
Riteneva, inoltre, nulla la clausola (inserita nei singoli atti di vendita) che riservava alla ditta costruttrice la scelta dell’amministratore, in quanto la nomina dell’amministratore è un diritto inderogabilmente riservato all’assemblea dei condomini.
Il Tribunale ha accolto le ragioni del condominio, negando all’ex amministratore il compenso richiesto.
L’assemblea di condominio, ricordiamo, è l’organismo deputato alla nomina dell’amministratore condominiale. Lo stabilisce espressamente l’art. 1136 del Codice civile, in base al quale tale l’assemblea nomina l’amministratore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Il giudice ha evidenziato in merito all’amministratore: “Egli produce – a sostegno della sua nomina – un verbale assembleare del 30 gennaio 2015 che non può essere così qualificato: risulta, infatti, che la scelta fu unilateralmente effettuata dalla sola società costruttrice – all’epoca ancora unica proprietaria dell’edificio (titolare di tutti i “millesimi”) – prima della costituzione ex lege del condominio (dovendosi comunque ritenere – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale – la nullità di un’eventuale clausola inserita nei singoli atti di vendita che le riservasse effettivamente tale scelta)”.
Nel caso specifico, inoltre, si è aggiunto un ulteriore elemento di nullità rispetto all'incarico svolto dall'amministratore, il quale aveva avanzato richieste economiche nei confronti del condominio. E qui ci si riferisce al fatto che la mancata determinazione dell'entità del compenso aveva determinato l'applicazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. secondo il quale "l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
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