Gestioni condominiali

Eredi e obbligo di pagamento delle spese condominiali del defunto

Quando un condomino viene a mancare, gli eredi sono chiamati a rispondere delle spese condominiali non saldate dal defunto. Se il credito relativo a tali spese è stato oggetto di un decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, è necessario che il titolo venga notificato anche all'erede.

Obblighi degli eredi e validità del decreto ingiuntivo

L'erede subentra nei diritti e negli obblighi del defunto, compresi i debiti condominiali. Pertanto, un fornitore del condominio che vanti un credito, riconosciuto con decreto ingiuntivo confermato in giudizio, può agire esecutivamente anche nei confronti degli eredi. Tuttavia, trattandosi di un titolo formatosi nei confronti del condominio, è necessario che venga notificato agli eredi insieme al precetto.

Nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di opposizione, devono essere notificati agli eredi sia il provvedimento che ha confermato il credito (comprendente il capitale residuo, gli interessi e le spese del procedimento monitorio) sia la sentenza relativa all'opposizione, utile per richiedere il pagamento delle eventuali spese processuali a carico del debitore.

Queste precisazioni emergono dalla recente sentenza n. 304 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 21 gennaio 2025.

Il caso specifico e le argomentazioni legali

Nel caso esaminato dal Tribunale di Salerno, un erede aveva presentato opposizione contro un atto di precetto notificato nei suoi confronti per un credito condominiale. L'opponente sosteneva che la richiesta fosse inefficace nei suoi confronti, poiché il decreto ingiuntivo era stato inizialmente notificato al condominio e non a lui personalmente.

Il creditore, però, ha dimostrato che il decreto era stato regolarmente notificato anche all'erede, il quale, quindi, non poteva sottrarsi al pagamento. Il tribunale ha respinto l'opposizione, ribadendo il principio per cui il titolo esecutivo deve essere notificato al singolo erede per poter procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti.

Principi giuridici in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

La sentenza del Tribunale di Salerno ha sottolineato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio e, solo in caso di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena. In questa fase, il giudice non si limita a verificare la legittimità del provvedimento monitorio, ma esamina l'intera pretesa creditoria.

Secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), se l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo viene respinta con sentenza che ne dichiara l'esecutività, il titolo fondante l'esecuzione resta il decreto stesso. La sentenza, invece, rappresenta titolo esecutivo solo per le eventuali voci di condanna aggiuntive, come le spese processuali.

Notifica del titolo esecutivo agli eredi

Ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ai fini dell'esecuzione non è necessaria una nuova notifica del decreto ingiuntivo esecutivo, purché nel precetto venga menzionata la sua esecutorietà. Tuttavia, se si intende agire nei confronti di un singolo condomino o di un erede, il titolo esecutivo deve essere notificato anche a quest'ultimo.

La giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 8150 del 29/03/2017; Cass. civ., n. 20590 del 27/06/2022) ha ribadito che la notifica del precetto al singolo erede non è sufficiente se non preceduta o accompagnata dalla notifica del titolo esecutivo originario. L'erede, infatti, ha diritto a essere messo a conoscenza del titolo in base al quale potrebbe essere avviata l'esecuzione nei suoi confronti, per poter adempiere all'obbligazione entro i termini di legge.

Conclusioni

Il Tribunale di Salerno ha confermato che, se l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo viene rigettata senza che la sentenza dichiari espressamente l'esecutività del titolo, l'esecuzione si basa comunque sul decreto ingiuntivo originario. La sentenza diventa titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori condanne, come le spese legali.

Per gli eredi di un condomino defunto, dunque, l'obbligo di pagamento delle spese condominiali non saldate dal de cuius sussiste, ma deve essere preceduto dalla regolare notifica del titolo esecutivo e del precetto, nel rispetto delle garanzie processuali previste dalla normativa vigente.

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