Gestioni condominiali

Dissuasori di sosta collegati con catene davanti al portone

La presenza di dissuasori di sosta collegati da catene nelle aree comuni condominiali, come cortili e ingressi, può costituire un elemento di rischio per i condomini e i visitatori. In caso di incidenti, è fondamentale stabilire se il condominio abbia adempiuto al suo obbligo di custodia, previsto dall'art. 2051 c.c., o se esistano cause che escludono la responsabilità, come la condotta imprudente del danneggiato.

Condizioni dei dissuasori e conoscenza del pericolo
L’obbligo di vigilanza del condominio impone che i dissuasori e le catene siano installati in modo sicuro e ben visibili. Eventuali insidie, come la scarsa visibilità delle catene o il loro posizionamento irregolare, potrebbero far scattare la responsabilità del condominio in caso di caduta. Tuttavia, è altrettanto importante verificare se il danneggiato conoscesse già l’esistenza dei dissuasori, specialmente se residente nello stabile.

La responsabilità condominiale: manutenzione dei dissuasori e onere della prova
In caso di incidenti legati a dissuasori di sosta, il condominio è chiamato a dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il rischio. Il danneggiato, dal canto suo, deve provare che il pericolo era imprevedibile o non segnalato in modo adeguato. La corretta manutenzione e l’adeguata segnaletica diventano quindi fondamentali per escludere la responsabilità del condominio.

Il ruolo del caso fortuito nella responsabilità per dissuasori  
Se il condominio riesce a dimostrare che l'incidente è stato causato da un evento imprevedibile o inevitabile, come un caso fortuito, la responsabilità viene meno
. Anche la condotta imprudente del danneggiato, ad esempio se ignora varchi pedonali sicuri e sceglie di scavalcare le catene, può costituire un motivo valido per escludere la colpa del condominio.

Il caso della caduta davanti ai dissuasori: un problema di visibilità?  
Un condomino ha richiesto il risarcimento per una caduta avvenuta davanti all'ingresso condominiale, sostenendo che le catene tra i dissuasori non fossero visibili a causa delle ombre e delle condizioni atmosferiche. Il Tribunale, però, ha rigettato la domanda, evidenziando che l’opera era installata da anni e che esistevano passaggi pedonali sicuri tra le catene.

La Corte d'Appello: la sicurezza dei dissuasori e l'obbligo di diligenza  
In appello, il condomino ha contestato la sentenza di primo grado, affermando che le auto parcheggiate ostacolavano l’accesso e che le catene non erano ben visibili. Tuttavia, la Corte ha confermato la decisione, sottolineando che l’incidente era evitabile se il condomino avesse prestato maggiore attenzione, conoscendo bene la disposizione dei dissuasori.

La corretta installazione dei dissuasori e la responsabilità del condominio  
Il condominio ha l’obbligo di installare dissuasori di sosta e catene in modo conforme alle normative e di garantire che siano sempre visibili e ben segnalati. In caso di negligenza, potrebbe rispondere dei danni, ma deve essere chiaro che la responsabilità è esclusa se il pericolo era conosciuto e prevedibile dal danneggiato.

La condotta del danneggiato: scavalcare le catene esclude la responsabilità del condominio  
Nel caso in esame, il comportamento del condomino, che ha scelto di scavalcare le catene anziché utilizzare i passaggi predisposti, è stato considerato imprudente. Questo ha interrotto il nesso causale tra l’installazione dei dissuasori e l’evento dannoso, configurando un caso fortuito che esclude la responsabilità del condominio.

Conclusioni: dissuasori visibili e la diligenza del danneggiato  
La Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, i dissuasori e le catene fossero visibili e conosciuti dal condomino, escludendo quindi la responsabilità del condominio. L’incidente è stato causato dall’imprudenza del danneggiato, che non ha adottato le dovute cautele, consolidando così l'applicazione dell'esimente del caso fortuito.

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