Gestioni condominiali

Danni da infiltrazioni e occlusione dello scarico nel cornicione

Sebbene la copertura del fabbricato includa, anche solo in parte, un lastrico o una terrazza di proprietà o ad uso esclusivo, è essenziale, alla pari delle gronde, che sia presente un bocchettone di scarico al fine di raccogliere e smaltire le acque piovane.
Di conseguenza, in caso di occlusione della griglia situata sul collettore/bocchettone collegato al sistema di drenaggio delle acque piovane, potrebbero verificarsi fenomeni di infiltrazione negli appartamenti sottostanti al lastrico.

Il problema è stato affrontato nella recente sentenza n. 739 del 19 ottobre 2023 dal Tribunale della Spezia.
Un condomino, proprietario dell'appartamento situato al penultimo piano del condominio, ha subito un grave allagamento con notevoli danni alle strutture murarie e ai propri arredi. Le stanze più colpite sono state quelle al di sotto dell'appartamento all'ultimo piano, che dispone di una terrazza a livello ad uso esclusivo (sebbene di proprietà del condominio).

Durante l’accertamento tecnico preventivo (ATP), sono state identificate due cause principali delle infiltrazioni
In primo luogo, il perito ritiene che ci sia stata un'occlusione o un insufficiente deflusso dalla griglia collocata sul collettore/bocchettone di collegamento al sistema di drenaggio delle acque piovane, posizionato nel cornicione sporgente oltre la ringhiera del terrazzo, precisando che il diametro del bocchettone, pari a 40 mm, è sufficiente per raccogliere e convogliare abbondanti acque meteoriche. Motivo per cui l’occlusione della griglia sia la causa probabile del problema.
In secondo luogo, il perito nota una leggera differenza di quota tra il piano del terrazzo e l'estradosso in marmo della porta finestra di accesso al terrazzo (+ 1,3 cm). Questa discrepanza ha causato l'allagamento del terrazzo e, superando il livello di 1,3 cm, ha provocato danni all'appartamento sottostante.

Tuttavia, il perito del Tribunale esclude che l'intensità della pioggia possa essere rilevante, sostenendo che, nonostante sia stata più intensa del normale, sarebbe dovuta essere convogliata adeguatamente attraverso il bocchettone di scarico.
Sulla base di queste considerazioni emerse durante l'ATP, il condomino danneggiato ha presentato una causa contro il proprietario dell'ultimo piano e il condominio, chiedendo un risarcimento danni e il rimborso delle spese, comprese quelle dell'ATP ante causam, dovute all'infiltrazione di acqua piovana durante un evento atmosferico intenso.

Il condomino dell'ultimo piano ha respinto le richieste dell'attore, sostenendo che l'esclusiva responsabilità dei danni ai due appartamenti è da attribuire al condominio convenuto. Anche il condominio si è costituito in giudizio, richiedendo l'autorizzazione a coinvolgere in propria manleva la compagnia di assicurazioni.
La compagnia di assicurazioni ha respinto ogni richiesta, sostenendo che il rischio di danni da infiltrazioni di acqua piovana è escluso dalla copertura assicurativa in base al contratto "inter partes".

Il Tribunale ha attribuito la responsabilità ai convenuti. Secondo il giudice, la responsabilità del condominio per il cattivo smaltimento della griglia del bocchettone è inequivocabile in base all'articolo 2051 del codice civile, considerando il condominio come custode del sistema di drenaggio della terrazza.
Per quanto riguarda il leggero dislivello tra il terrazzo e la porta finestra dell'appartamento all'ultimo piano, il Tribunale ha evidenziato la responsabilità da custodia del condomino che usufruisce in modo esclusivo della terrazza. Quest'ultimo, in effetti, ha posizionato un rialzo in legno solo dopo l'evento, al fine di prevenire l'ingresso dell'acqua nella sua proprietà.

Nella valutazione comparativa delle due cause dei danni all'appartamento del penultimo piano, il giudice ha sostenuto che l'inefficienza dello scarico (che è avvenuta prima in termini logici e temporali rispetto al dislivello che ha anticipato l'ingresso dell'acqua) ha avuto una maggiore efficacia causale.
Il Tribunale ha deciso di ripartire la responsabilità tra i due convenuti come segue: 

  • il condominio è responsabile per i due terzi;
  • il condomino dell'ultimo piano è responsabile per un terzo.

La richiesta di risarcimento dell'attore per i costi sostenuti a causa delle infiltrazioni, tuttavia, non è stata accettata a causa della mancanza di prove.

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