Con un recente sentenza (29621/22) la Cassazione ha affrontato un caso in tema di godimento delle cose a vantaggio delle unità immobiliari facenti parte del condominio. In particolare, il singolo condominio può interrare nel cortile condominiale cavi e i tubi necessari per dotare il suo appartamento di nuovi impianti tecnologici?
Il caso
Una società ristrutturava i suoi locali commerciali in un condominio ricavando cinque unità abitative. L'allacciamento degli impianti di acqua, luce, gas, citofono, antenna TV e fognature delle cinque unità implicava lo scavo del cortile interno condominiale e l'interramento di cavi e tubazioni.
Il condominio però non voleva autorizzare tale operazione. Tuttavia, all'esito di un preventivo procedimento ex art. 700 c.p.c, gli scavi venivano autorizzati dal giudice. Successivamente la società citava davanti al Tribunale lo stesso condominio per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo rifiuto di autorizzare l'utilizzo delle parti comuni per le opere sopra dette.
La società sosteneva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori di allacciamento agli impianti aveva comportato la perdita di concreta possibilità di vendita dei singoli immobili. Richiedeva, in alternativa, il risarcimento del danno derivante dalla perdita di importi corrispondenti a canoni di locazione asseritamente non percepiti nel periodo 2007/2009 a causa della condotta dei condomini.
Il Tribunale rigettava la domanda della società, condannandola alla rimozione di tutti gli allacciamenti agli impianti e ai servizi condominiali creati a vantaggio delle unità immobiliari di proprietà della stessa società.
La Corte di appello, tuttavia, riformava la sentenza di primo grado e affermava che la società, a tutti gli effetti, aveva il diritto di utilizzare la cosa comune per posizionarvi le condutture necessarie ai collegamenti degli immobili di sua proprietà.
La Cassazione condividendo tale decisione ha ricordato come un condomino, comproprietario di un cortile, possa porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare.
Dunque, il godimento degli impianti e dei servizi comuni, a vantaggio delle unità immobiliari facenti parte del caseggiato, può attuarsi anche mediante l'imposizione sulle parti condominiali di veri e propri pesi a beneficio delle unità immobiliari.
Fonte: condominioweb.com
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