Gestioni condominiali

Convocazione dell'assemblea condominiale tramite email o cassetta postale

L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce in modo chiaro e specifico le modalità con cui è possibile inviare una convocazione per un'assemblea condominiale.

Prima di un'assemblea condominiale, è necessaria una convocazione che indichi il giorno, l'ora e gli argomenti che verranno discussi e votati. Tuttavia, spesso per risparmiare sui costi di spedizione, l’avviso viene inviato in modo più informale, ad esempio inserendolo nella cassetta postale o tramite email ordinaria. Queste modalità sono consentite dalla legge? È valida una convocazione effettuata in questo modo?

A fare chiarezza su questo tema è intervenuta la recente sentenza del Tribunale di Monza n. 1734 del 12 giugno 2024. Il caso riguardava l'impugnazione di due assemblee da parte di un condòmino, che sosteneva di non essere stato correttamente informato delle riunioni, in quanto il metodo di comunicazione utilizzato non era conforme alle prescrizioni di legge.

Quali sono le modalità corrette per la convocazione di un’assemblea condominiale?
L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile elenca in modo tassativo le modalità valide per la convocazione di un’assemblea condominiale. Le modalità consentite includono: 

  • Posta raccomandata
  • Posta elettronica certificata (PEC)
  • Fax
  • Consegna a mano

Queste modalità sono state stabilite dal legislatore per garantire la certezza che la convocazione sia effettivamente ricevuta dal destinatario, basandosi sulla "presunzione di conoscenza" una volta che la comunicazione entra nella sfera di controllo del destinatario (ex art. 1335 cod. civ.).

La sentenza del Tribunale di Monza ha ribadito che l’amministratore di condominio deve utilizzare esclusivamente le modalità di convocazione previste dalla legge, poiché queste garantiscono l’effettiva conoscibilità della convocazione. Forme di comunicazione diverse, come telefonate, SMS, o messaggi sui social media, non sono valide in quanto non rientrano tra quelle elencate nell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e non possono garantire che l’avviso della riunione sia effettivamente ricevuto.

Conseguenze di una convocazione non conforme
Se un condòmino non riceve la convocazione secondo le modalità previste e risulta assente all'assemblea, ha il diritto di impugnare la delibera entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale della riunione
. Questo diritto di impugnazione si basa sulla mancata conformità della convocazione alle norme stabilite dalla legge, che garantiscono la partecipazione e l’informazione corretta a tutti gli aventi diritto.

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