Gestioni condominiali

Convocazione dell'assemblea condominiale

Non avete ricevuto la convocazione per l’assemblea condominiale? O forse l’avete trovata nella cassetta della posta o tra le mail quando ormai era troppo tardi? In questi casi, avete il diritto di contestare la validità dell'avviso di convocazione e chiedere l’annullamento delle decisioni prese in assemblea.

Una recente sentenza del Tribunale di Monza, la n. 1734 del 12 giugno 2024, ha chiarito un principio importante: l’avviso di convocazione deve essere comunicato solo attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano. Qualsiasi altra modalità non è ammessa, poiché non garantisce la conoscibilità certa della convocazione da parte del destinatario.

Il caso: convocazione dell'assemblea via mail ordinaria
Nella causa esaminata, un condomino ha contestato la mancata convocazione all’assemblea condominiale, poiché l'amministratore aveva semplicemente inserito l'avviso nelle cassette postali dei condomini e inviato una mail ordinaria, senza utilizzare la PEC. Il giudice ha annullato le deliberazioni adottate in assemblea, ritenendo che l'avviso fosse invalido perché non rispettava le forme prescritte dalla legge.

Le regole attuali per la convocazione delle assemblee condominiali
Dal 2012, l'articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile impone regole precise: l’avviso di convocazione deve essere comunicato esclusivamente tramite i mezzi previsti, ovvero raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Altre forme, come l'invio tramite email ordinaria o la semplice immissione dell’avviso nella cassetta postale, non sono valide perché non offrono le stesse garanzie di ricezione sicura.

Le garanzie per il condomino
Il motivo di queste regole rigorose è la necessità di garantire che ogni condomino abbia effettiva e tempestiva conoscenza della convocazione. Strumenti come la PEC o la raccomandata forniscono una prova certa dell'avvenuta comunicazione, cosa che non può essere garantita da una semplice email o dalla consegna nella cassetta postale. Il tribunale ha anche rigettato l’argomento dell'amministratore secondo cui i condomini avrebbero dovuto presumibilmente controllare le proprie mail o cassette postali. 

Quindi, se non avete ricevuto correttamente la convocazione secondo le modalità prescritte, avete il diritto di agire legalmente e ottenere l’annullamento delle delibere adottate in vostra assenza.

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