Se un condominio delibera un intervento di isolamento termico (cappotto termico) che non coinvolge una parte di esso, ad esempio i piani interrati, possono i proprietari di queste parti opporsi al pagamento delle spese come da ripartizione effettuata dall'amministratore di condominio?
Le spese per il cappotto termico, non costituendo spese gravose o voluttuarie, grazie anche ai benefici fiscali connessi alla realizzazione di queste opere (il cappotto termico è di gran lunga l’intervento più gettonato per il Superbonus 110%), devono essere sostenute da tutti i condomini, in proporzione al valore della proprietà di ognuno.
Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza n. 10371 del 20 aprile della Corte di Cassazione Civile che chiude una vicenda che ha inizio quando alcuni condomini decidono di agire nei confronti del condominio di cui fanno parte per impugnare due delibere con le quali si è provveduto a ripartire tra i vari condomini le spese sostenute per la coibentazione dell'edificio.
Si rivolgono così alla Corte di Cassazione, sollevando più motivi di ricorso, tra i quali si segnala il primo, con il quale sostengono che i lavori realizzati per la coibentazione dell'edificio condominiale consistono in innovazioni gravose e voluttuarie da ripartirsi ai sensi dell'art 1221 c.c, norma che consente ai condomini che non sono interessati a trarne vantaggio di essere esonerati da qualsiasi contributo di spesa.
Le innovazioni gravose o voluttuarie, ricordiamo, sono innovazioni rispetto alle quali, in ragione la loro particolare esosità o non necessarietà, i condomini possono decidere di non usufruirne e quindi di non partecipare alla spesa.
Con il terzo motivo di ricorso contestano la parte della sentenza d'appello in cui viene affermato che sarebbe spettato ai condomini dimostrare "una eventuale autonomia strutturale dei locali di proprietà rispetto al corpo condominiale.". Prova che i condomini hanno fornito, dimostrando che i locali loro appartenenti, come evidenziato anche nel successivo motivo del ricorso, poiché interrati, "non beneficiano, non potendo beneficiarne né potenzialmente né effettivamente" della coibentazione.
La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso, chiarendo per prima cosa che nel caso di specie la controversia ruota attorno a un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica del condominio, consistente nella realizzazione di un cappotto per l'isolamento termico e delle necessarie opere accessorie e di ripristino della facciata.
E prosegue facendo presente che le opere sono state approvate con una prima delibera, mentre con le due successive si è provveduto alla ripartizione delle spese per l'intervento deliberato e che la Corte d'Appello di Trento ha correttamente affermato che dette opere non possono essere qualificate come gravose o voluttuarie in quanto "i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l'investimento iniziale e producono un costo parzialmente detraibile fiscalmente.".
E infatti la Corte di Cassazione chiarisce che "si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull'entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.".
Le regole contenute nell'art 1121 c.c. non sono quindi applicabili anche perché presuppongono un dissenso da parte dei condomini non interessati alla realizzazione dell'opera, condizione che nel caso specifico non si è verificata, visto che la delibera che ha approvato il preventivo di spesa è stata votata all'unanimità.
E, prosegue, “la realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell'edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l'efficienza energetica dello stesso, non dà luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata, agli effetti dell'art. 1121, comma 1, c.c., né, una volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato, sicché le relative spese possano intendersi da ripartire in proporzione dell'uso o da porre a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae utilità.".
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