Gestioni condominiali

Caduta sui gradini condominiali

Responsabilità ex art. 2051 c.c. e risarcimento dei danni
Le cadute sui gradini condominiali possono rappresentare un caso tipico di responsabilità ex art. 2051 c.c., con il condominio chiamato a rispondere dei danni subiti dai terzi a causa di insidie o condizioni pericolose delle parti comuni dell’edificio. La prova del nesso di causa e la dimostrazione dello stato dei luoghi rivestono un ruolo centrale in tali controversie.

Il caso: caduta causata dalla pavimentazione sconnessa
Nel caso trattato dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 2212 del 19 novembre 2024), una donna è caduta rovinosamente sui gradini del marciapiede condominiale a causa di un distacco della pavimentazione, reso invisibile dalla scarsa illuminazione e dalla presenza di vegetazione. L’attrice ha riportato gravi lesioni, tra cui la frattura di tibia e perone, comprovate da documentazione medica.

Il condominio, chiamato in giudizio, ha rigettato ogni responsabilità, sostenendo che la caduta fosse imputabile alla negligenza della donna. Tuttavia, il giudice ha accolto la domanda risarcitoria, basandosi sulle prove testimoniali e sull’accertamento tecnico effettuato.

Il ruolo dell’art. 2051 c.c.: responsabilità per le cose in custodia
Secondo l’art. 2051 c.c., chi ha la custodia di un bene è responsabile dei danni che ne derivano, salvo che provi il caso fortuito. Nel contesto condominiale, questo principio si applica alle parti comuni dell’edificio, di cui il condominio è custode.

La responsabilità oggettiva del condominio si fonda sul potere di controllo e manutenzione delle aree comuni, accompagnato dall’obbligo di prevenire situazioni di pericolo. Di norma, il condominio è anche assicurato per danni a terzi, ma ciò non esonera dalla corretta gestione e manutenzione.

Accertamento del nesso di causa: il caso pratico
L’istruttoria ha confermato che la caduta è stata causata dallo stato degradato dei gradini: un distacco improvviso della pavimentazione, aggravato dalla scarsa visibilità dovuta a illuminazione insufficiente e vegetazione.

Queste condizioni hanno configurato un’insidia oggettiva, ovvero un pericolo occulto non percepibile e non evitabile con l’ordinaria diligenza. Le prove fotografiche e testimoniali hanno confermato l’imprevedibilità dell’evento, escludendo responsabilità della danneggiata.

Giurisprudenza e responsabilità condominiale
La sentenza in esame è in linea con l’orientamento giurisprudenziale, che attribuisce al condominio una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito. In particolare, si è ribadito che il condominio deve dimostrare che l’evento è stato causato da fattori imprevedibili e inevitabili, inclusa la condotta negligente del danneggiato.

La pronuncia del Tribunale di Catanzaro si inserisce in questo solco, sottolineando che la presenza di un’insidia non percepibile libera il danneggiato dall’onere di provare la propria diligenza.

Conclusioni
La sentenza in commento rappresenta un caso esemplare di applicazione dell’art. 2051 c.c. nei confronti del condominio, custode delle parti comuni. La dimostrazione del nesso di causa tra il danno e le condizioni del bene in custodia è stata determinante per il riconoscimento del risarcimento.

Questo caso evidenzia l’importanza di un’attenta manutenzione delle aree comuni e del rispetto degli obblighi di custodia, fondamentali per evitare danni a terzi e relative controversie legali.

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