Gestioni condominiali

Atto notarile e proprietà esclusiva del lastrico solare

Secondo il disposto dell'art. 1117 c.c. il lastrico solare è considerato tra i beni indispensabili per l'esistenza di un edificio fungendo appunto da copertura ed è spesso motivo di contrasto nell'ambito dei diritti rivendicati su di esso dai condomini.
Il Tribunale di Bari con la recente sentenza n. 3971 ha accolto la domanda dell'attore il quale aveva dimostrato, sulla base dell'atto notarile di acquisto, la proprietà esclusiva del bene e, per l'effetto, ha ordinato al convenuto l’immediata cessazione delle illecite molestie di fatto.

Il caso
Il proprietario di un’unità immobiliare, dichiaratosi titolare esclusivo del lastrico solare, aveva agito in giudizio per sentire accertare l'inesistenza del diritto di altro condomino, che aveva posizionato due unità esterne di condizionatori con conseguente illegittimo uso del parapetto di detto lastrico per collocarvi le relative condotte.
Il convenuto, infatti, aveva contestato la proprietà della superficie in capo all'attore: 

  1. negando rilevanza all'atto notarile di provenienza (secondo il convenuto la precisazione in merito alla proprietà esclusiva della struttura al suo utilizzo era contenuta non nel corpo dell'atto scritto "a macchina", ma nella parte scritta "a penna") 
  2. evidenziando che nelle tabelle millesimali detto lastrico non risultava attribuito all'attore; 
  3. precisando che l'assemblea aveva deliberato l'utilizzo del bene da parte di tutti i condomini per l'installazione di condizionatori.

La causa si concludeva con una sentenza a favore dell'attore in quanto:

  1. il titolo di provenienza, depositato dall’attore e che presentava i requisiti richiesti dall'art. 1117 c.c., specificava che l'uso consentito del lastrico agli altri condomini era limitato al suo utilizzo per stendere i panni. Sulla contestazione da parte del convenuto della regolarità dell’atto notarile va tenuto conto del fatto che, secondo la legge del notariato (l. n.89/1913 e successive modifiche), una delle principali formalità richiede che la stesura dell'atto debba avvenire a mano, a macchina o a stampa, personalmente a cura del notaio;
  2. per quanto concerne le tabelle millesimali, esse non possono mai incidere efficacemente sulle proprietà esclusive, rispetto alle quali il singolo condomino non può soffrire alcuna limitazione comune;
  3. Valeva, infine, l'inefficacia della delibera assembleare che aveva concesso l'utilizzo dell'area a soggetti terzi per finalità diverse da quelle indicate nel titolo stesso pur in presenza di un titolo che aveva affermato la natura esclusiva della proprietà del lastrico solare dell’attore.

Va evidenziato il fatto che il Tribunale di Bari ha correttamente qualificato l'azione come actio negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c., che rappresenta la tipica azione a difesa della proprietà e attraverso la quale il proprietario (nel nostro caso il condomino/attore) ha agito in giudizio per far dichiarare l'inesistenza di un diritto affermato da altri (il convenuto/condomino) sul lastrico solare. Questi, infatti, con la collocazione dei motori di condizionamento, stava esercitando turbative o molestie rispetto al diritto rivendicato dal primo e, poi, riconosciuto tale con la sentenza di primo grado.

Fonte: condominioweb.com

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