Gestioni condominiali

Assemblea condominiale e deleghe

Il regolamento condominiale può limitare il numero massimo di deleghe per la partecipazione all'assemblea. La sua violazione può rendere annullabile le deliberazioni assembleari, non ritenendosi dunque conforme alla disposizione dell'art. 67 disp. att. c.c., il quale vieta l’incremento o la riduzione del numero massimo di deleghe previsto dalla legge.
La recente sentenza n. 5713 del Tribunale di Milano, pubblicata lo scorso 7 luglio 2023 ha affrontato questo tema.

Il caso
Due condomini avevano impugnato delle deliberazioni assunte dall'assemblea, considerandola invalidamente costituita perché due condomini avrebbero portato ben sette deleghe ciascuno, in violazione di una disposizione del regolamento condominiale.
Il condominio si era costituito in giudizio in quanto i condomini erano 50 e dunque il limite del quinto delle deleghe previsto dalla previsione di cui all'art. 67 disp. att. c.c. non poteva considerarsi superato.
Il Tribunale ha accolto l'impugnazione, ritenendo che nella specie fosse ravvisabile un vizio di costituzione dell'assemblea condominiale, a causa della partecipazione alla riunione di due condomini muniti di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale; vizio rilevante sotto il profilo di annullabilità di tutte le delibere adottate dall'assemblea condominiale, in quanto incide sul procedimento di formazione delle stesse, con conseguente necessità di un loro annullamento.
Per quanto riguarda l'eccezione svolta dal condominio in merito alla previsione di cui all'art. 67 Disp. att. c.c., il Tribunale ha evidenziato che la inderogabilità della disposizione in questione riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, come avvenuta nel caso in questione.

Dunque, la violazione delle disposizioni del regolamento condominiale sullo svolgimento del procedimento di formazione della volontà assembleare comporta l'annullabilità della deliberazione assembleare.
Di conseguenza, ove una disposizione del regolamento condominiale vieti che un singolo condomino sia portatore di un numero massimo di deleghe, la sua violazione comporta l'annullabilità della delibera assunta con i voti espressi da tale condomino, senza necessità di valutare se la delibera sarebbe comunque stata assunta con il necessario quorum assembleare anche senza conteggiare i voti invalidamente espressi.

Fonte: condominioweb.com

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