Gestioni condominiali

Approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi

L'approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi è un tema che ha sollevato diverse interpretazioni giurisprudenziali. Il codice civile italiano fornisce una chiara normativa in merito alla redazione e approvazione del bilancio consuntivo del condominio. In particolare, l'art. 1130-bis cod. civ. descrive il rendiconto condominiale come contenente tutte le voci di entrata e uscita, nonché ogni altro dato relativo alla situazione patrimoniale del condominio, che devono essere espressi in modo tale da consentire una verifica immediata. Inoltre, l'art. 1130 cod. civ. impone all'amministratore l'obbligo di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tribunale di Matera
Nella sentenza n. 511 del 10 giugno 2024, il Tribunale di Matera ha stabilito che l'approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi in una stessa riunione condominiale non comporta nullità. Il tribunale ha argomentato che tale nullità è prevista solo nei casi di bilanci preventivi, poiché questi vincolerebbero i condomini a spese future, il che potrebbe avere ripercussioni indebite ed eccessive sul loro patrimonio. Il bilancio consuntivo, al contrario, riguarda spese già sostenute e quindi obbligatorie per i condomini, indipendentemente dall'approvazione annuale o meno.

Tribunale di Napoli Nord
Diversamente, il Tribunale di Napoli Nord, nella sentenza n. 1452 del 19 aprile 2022, ha dichiarato la nullità dell'approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi. Questo perché tale pratica contrasterebbe con la regola della necessaria annualità del rendiconto, che è fondamentale per mantenere un allineamento contabile corretto tra gli esercizi. Il tribunale ha sottolineato che un rendiconto annuale deve necessariamente considerare i saldi della gestione precedente, e l'approvazione di bilanci pluriennali potrebbe creare disallineamenti e discontinuità contabili, rendendo impossibile collegare in modo coerente i vari esercizi finanziari.

Sintesi delle posizioni

  • Tribunale di Matera: l’approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi è possibile e non comporta nullità, in quanto riguarda spese già effettuate e quindi obbligatorie per i condomini.
  • Tribunale di Napoli Nord: l’approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi è nulla, in quanto contrasta con la necessaria annualità del rendiconto, creando disallineamenti contabili e discontinuità tra gli esercizi.

Conclusione
L'approvazione contemporanea di più bilanci consuntivi è un argomento controverso, con posizioni giurisprudenziali divergenti. La normativa vigente tende a privilegiare l'annualità del rendiconto, ma le interpretazioni possono variare a seconda delle circostanze specifiche e delle decisioni dei tribunali competenti. In caso di dubbi o controversie, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto condominiale per una valutazione accurata del singolo caso.

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