Una contribuente che ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione del tecnico non può detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie.
Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.
È quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro una decisione della CTR.
L’omessa comunicazione preventiva all'Enea, infatti, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, senza possibilità di una diversa interpretazione delle disposizioni in materia. Le norme che prevedono agevolazioni fiscali, infatti, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i loro confini perché, altrimenti, sarebbero illegittimamente derogati i principi di certezza giuridica e di capacità contributiva.
Una contribuente provvedeva, installando dei pannelli solari, a compiere lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali ex articolo1, comma 344 e seguenti, legge n. 296/2006, comunicando all'Enea, in ritardo di oltre 90 giorni dalla fine degli stessi lavori, la prescritta documentazione e senza presentare l’asseverazione del tecnico.
A seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2013 (a.i.2012), l’ufficio ha emesso cartella di pagamento ex articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973, ritenendo non detraibili le spese per gli interventi di “risparmio energetico” a causa di tale ritardo e in mancanza della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Diversamente dal collegio di primo grado, che ha respinto il ricorso poiché la contribuente, pur ritenuta non decaduta dall’agevolazione, non aveva prodotto in giudizio l'asseverazione che i lavori erano stati eseguiti in conformità dei requisiti tecnici, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello.
In particolare, dopo aver dato atto del deposito dell’asseverazione del tecnico nel corso del giudizio e dell’effettiva esecuzione di lavori, ha concluso che “l’invio della comunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto”.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge (articolo 1, comma 349, legge n. 296/2006 e articolo 4, comma1, lettera b), d.m. 19/02/2007) e la Corte lo ha accolto disponendo che il citato articolo 4 “afferma chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica…”.
Motivo, questo, giudicato fondato dalla Sesta sezione civile della Cassazione, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente di cui al DM del 19 febbraio 2007 e, segnatamente, il citato 'art. 4 relativo agli adempimenti richiesti.
Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata non aveva considerato che, trattandosi di agevolazione fiscale e di un onere posto in capo al contribuente al fine di ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento del medesimo onere costituiva adempimento inderogabile per ottenere il medesimo beneficio.
Ciò in ragione del doveroso onere a carico della parte contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione.
Da qui, dunque, l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con rinvio alla CTR per una nuova valutazione di merito.
Fonte: fiscooggi.it
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