Gestioni condominiali

Legge di bilancio e Superbonus

Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completeranno le modifiche riguardanti la fruizione delle detrazioni fiscali (Superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’Agenzia delle Entrate ha preventivamente riepilogato le regole per l'utilizzo del Superbonus 110% fornendo chiarimenti sulle ipotesi in cui non si applicherà la rimodulazione dell'aliquota al 90%.

Sin dalla sua introduzione, la disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici ha evidenziato problematiche applicative, costringendo il legislatore a intervenire più volte per cercare di rendere pienamente fruibile l’agevolazione e al contempo di arginare e contrastare i comportamenti fraudolenti messi in atto con riferimento all’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

L’Agenzia ricorda che tale norma consente di scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione spettante:

  • o un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato come credito d’imposta, 
  • o la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare e riguarda le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 per una serie di interventi, tra cui quelli che danno diritto al Superbonus.

E in entrambe le ipotesi, il credito può essere trasferito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. 

Su tale impianto normativo è intervenuto il Dl 176/2022, che proprio in questi giorni sta completando l’iter parlamentare per la conversione in legge.
Tra le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dall’articolo 9 del suddetto provvedimento risulta di particolare rilievo il ridimensionamento della detrazione per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche: il 110% vale fino al 31 dicembre 2022, non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute quest’anno.

Invece, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicate in edifici plurifamiliari, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, se però, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Questa tipologia di immobili, inoltre, è stata riammessa al Superbonus, con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023. 
La detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti

  1. il contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento;
  2. l’immobile è adibito ad abitazione principale;
  3. nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.

L’Agenzia delle Entrate cita poi il comma 894 della legge 197/2022 che individua alcuni casi ai quali, sempre in presenza di determinati requisiti temporali riferiti ai titoli edilizi autorizzativi, non si applica la diminuzione al 90% sancita dal “decreto Aiuti quater” per la generalità dei casi.
Nel 2023, pertanto, beneficiano ancora della detrazione nella misura originaria del 110%:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILA risulta presentata al 25 novembre 2022. Anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

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